Veicolo abbandonato in condominio: il giudice di Tempio Pausania autorizza la rimozione a spese del proprietario (Sentenza n. 218/2025)
- 10 apr
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È sempre più frequente imbattersi in situazioni in cui un veicolo in stato di abbandono occupa uno spazio comune condominiale, compromettendo la sicurezza e la fruibilità degli spazi per gli altri condomini. Un recente caso giurisprudenziale, la sentenza n. 218/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, offre un importante precedente in materia, stabilendo il diritto del condominio di rimuovere tali veicoli a spese del proprietario del rottame.
La vicenda trae origine dal ricorso di un condominio che si è trovato costretto ad agire legalmente contro il proprietario di un'auto abbandonata da oltre tre anni nell'area di parcheggio condominiale. Il condominio, rivendicando la proprietà dell'area adibita a parcheggio, ha accertato che il veicolo apparteneva a un soggetto estraneo al contesto condominiale, non risultando nell'anagrafica e sconosciuto ai condomini. Ulteriori verifiche tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) hanno confermato l'identità del proprietario, evidenziando altresì la presenza di un fermo amministrativo sul mezzo.
Il condominio ha giustamente evidenziato come la presenza del veicolo in stato di abbandono non solo occupasse abusivamente uno spazio destinato ai parcheggi condominiali, ma rappresentasse anche un concreto pericolo per la sicurezza. L'auto, infatti, era stata privata di diverse componenti essenziali e al suo interno erano presenti liquidi potenzialmente infiammabili. Nonostante un formale sollecito da parte dell'amministratore di condominio, il proprietario non aveva provveduto alla rimozione del mezzo.
Di fronte all'inerzia del proprietario, il condominio ha adito le vie legali, chiedendo al giudice di accertare lo stato di abbandono e inutilizzabilità del veicolo e di autorizzare il condominio stesso a procedere con lo smaltimento, anticipando le relative spese (stimate in circa € 170, escluse eventuali spese aggiuntive). Inoltre, il condominio ha richiesto la condanna del proprietario al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti a causa del disagio arrecato.
Il Tribunale di Tempio Pausania ha accolto integralmente le richieste del condominio. Il giudice ha constatato, sulla base della documentazione fotografica prodotta, che il veicolo era effettivamente "fuori uso", privo di ruote e di parte del motore. Ha inoltre sottolineato come tale "carcassa", nelle sue condizioni, costituisse un pericolo per i condomini e per chiunque accedesse al cortile, impedendo al contempo il libero utilizzo della proprietà comune.
La sentenza ha quindi condannato il proprietario del veicolo alla rimozione dello stesso dal cortile condominiale. In caso di inadempimento, il Tribunale ha autorizzato il condominio a provvedere direttamente alla rimozione, con l'obbligo per il proprietario di farsi carico di tutte le spese connesse.
Questa decisione si basa su principi consolidati del diritto condominiale, in particolare sull'articolo 1102 del Codice Civile, che disciplina l'uso delle cose comuni, vietando utilizzi che ne alterino la destinazione o impediscano agli altri condomini di farne un uso paritario. Un veicolo abbandonato, chiaramente, compromette questi diritti e altera la funzione di un'area comune come un cortile o un parcheggio.
L'amministratore di condominio, come sancito dall'articolo 1130 c.c., ha il compito di tutelare i diritti collettivi e di compiere gli atti conservativi necessari per il buon mantenimento delle aree comuni. In questo contesto, diffidare formalmente il responsabile alla rimozione del veicolo rientra tra le sue prerogative. Tale principio è ancor più valido quando il veicolo abbandonato appartiene a un soggetto esterno al condominio.
La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania si allinea anche con la normativa in materia di veicoli fuori uso e responsabilità ambientali. L'articolo 3 del dlgs. n. 209/2003 definisce un veicolo "fuori uso" come un rifiuto, includendo anche quelli in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata (Cass. pen., sez. III, 17/12/2024, n. 40747). Tali veicoli, se non bonificati, sono considerati rifiuti speciali pericolosi (Cass. pen., sez. III, 10/09/2009, n. 35134), e il loro abbandono incontrollato configura un reato ai sensi dell'art. 256 del dlgs. 152/2006.
Questa importante pronuncia giurisprudenziale offre un chiaro strumento per l'amministrazione Condominiale e per gli amministratori di condominio che operano anche a Padova, per affrontare efficacemente la problematica dei veicoli abbandonati nelle aree comuni. La possibilità di ottenere un'autorizzazione giudiziale per la rimozione, con addebito delle spese al proprietario, rappresenta una tutela significativa per il corretto funzionamento dei servizi condominiali e per la gestione immobiliari.
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